CCNL 12 marzo 1959 parte IIParte SECONDA

Art. 24

SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 15 dic 1960
La chiamata alle armi per assolvere ali obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa rimando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare è computato agli effetti dell'indennità di licenziamento. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il trattamento per detto caso è quello previsto dallo della legge 10 giugno 1940, n. 653 (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi). Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto di richiamo, il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-24-2

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