CCNL 12 marzo 1959 parte II›Parte SECONDA
Art. 23
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 15 dic 1960
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia.
In tal modo il lavoratore usufruirà di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 15. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di giorni 15 di intera retribuzione, qualunque sia la durata del congedo.
Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento interconfederale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-23-2