CCNL industria della birra e malto Parte III›Parte TERZA
Art. 14
PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI
In vigore dal 29 nov 1960
Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda, salvo casi di giustificato impedimento.
All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono compitabili in conto dell'annuale periodo di riposo.
Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-14-3