CCNL industria della birra e malto Parte III›Parte TERZA
Art. 10
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 29 nov 1960
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartito in non più di 100 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento e nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali e per i discontinui oltre le 56 e fino alle 60 settimanali, l'azienda corrisponderà all'impiegato stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, metà della quota oraria di stipendio mensile esclusa la contingenza (e cioè stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento), che verrà determinata dividendo lo stipendio mensile sopraddetto per 180.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell'Azienda.
Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali (approvata con R. D, 10 settembre 1923, n. 1957 e successivi) il compenso previsto dal comma quarto del presente articolo non verrà corrisposto, limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-10-3