CCNL industria della birra e malto Parte IIIParte TERZA

Art. 8

CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 29 nov 1960
All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, è riconosciuta la categoria, corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-8-3

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