CCNL industria della birra e malto Parte III›Parte TERZA
Art. 18
INDENNITÀ DI BICICLETTA
In vigore dal 29 nov 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-18-3