CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 1

Art. 6

In vigore dal 23 nov 1960
Le indennità di cui all' devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità purchè questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nei reparto. Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-6-5

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