CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 1

Art. 4

In vigore dal 23 nov 1960
Le indennità di cui all' verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo . Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi al 1 gennaio ed al 1 luglio, nella misura percentuale in cui sarà variato nel semestre precedente il minimo per il manovale comune, aumentato dell'indennità, di contingenza, da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le città di Torino, Milano, Terni e Foggia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-4-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo