CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I
Art. 42
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 30 ott 1960
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti, disciplinari per le frazioni, alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all' o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta,
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-42