CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I
Art. 47
UTENSILI DI LAVORO
In vigore dal 30 ott 1960
L'operaio riceverà, dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
Qualora l'operaio dovesse usare utensili di sua proprietà per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, riceverà una indennità da concordarsi direttamente fra le parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-47