CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I
Art. 37
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 30 ott 1960
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall', dà diritto all'operaio di percepire una indennità - ragguagliata alla retribuzione globale di fatto - nella seguente misura:
a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianità fino ai 5° anno compiuto;
b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto;
c) giorni 12 (96 ore) dall'11 al 18° anno compiuto;
d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto.
L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 31 dicembre 1947; l'anzianità già maturata a tale data verrà, peraltro, calcolata agli effetti della applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti a), h), c) e d) del presente articolo.
Per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungerà al numero di giorni previsti dai contratti precedenti a quello del 12 marzo 1949, mezza giornata per ogni anno di anzianità per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione.
L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-37