Art. 37 · INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I

Art. 37

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INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 30 ott 1960
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall', dà diritto all'operaio di percepire una indennità - ragguagliata alla retribuzione globale di fatto - nella seguente misura: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianità fino ai 5° anno compiuto; b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto; c) giorni 12 (96 ore) dall'11 al 18° anno compiuto; d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto. L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 31 dicembre 1947; l'anzianità già maturata a tale data verrà, peraltro, calcolata agli effetti della applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti a), h), c) e d) del presente articolo. Per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungerà al numero di giorni previsti dai contratti precedenti a quello del 12 marzo 1949, mezza giornata per ogni anno di anzianità per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione. L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1107#art-cda-37