C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I›Parte I
Art. 50
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 28 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono corredate ed inscindibili fra loro e non si cumulano alcun altro trattamento.
Ferma la inscindibilità di cui sopra le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali più favorevoli, che dovranno essere mantenute ad personam anche se derivanti da accordi, aziendali o locali, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-50