C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II›Parte II
Art. 2
ASSUNZIONE
In vigore dal 28 ott 1960
L'assunzione degli intermedi è regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali e verrà comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a chi il lavoratore viene assegnato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-2-2