C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I›Parte I
Art. 48
SPOGLIATOI
In vigore dal 28 ott 1960
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo consentano, metteranno a disposizione degli operai degli armadieri in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-48