C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IIIParte III

Art. 22

TRASFERTE

In vigore dal 28 ott 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-22-2

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