C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IIIParte III

Art. 20

PRESTITI

In vigore dal 28 ott 1960
Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potrà rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovrà con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondenti al 10 per cento del prestito stesso, essere restituito con le modalità concordate dalle parti interessate. Non è ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non è stato estinto il debito precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-20-2

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