Art. 22 · TRASFERTE
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IIIParte III

Art. 22

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TRASFERTE

In vigore dal 28 ott 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-22-2