C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte II›Parte II
Art. 18
RICHIAMO DI DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
In vigore dal 28 ott 1960
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all', per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all' (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1916 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-18-2