CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali
Art. 6
ALLA CATEGORIA SPECIALE PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA
In vigore dal 27 ott 1960
ALLA CATEGORIA SPECIALE
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA
In caso di passaggio dell'operaio alle categorie speciali nella stessa azienda, il lavoratore avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti della indennità di anzianità, del trattamento di malattia e di dimissioni di una maggiore anzianità convenzionale da computarsi nella misura prevista dall' pari a sei mesi per ogni due anni compiuti di anzianità con la qualifica di operaio.
Storico versioni
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