CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IParte I

Art. 49

VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI

In vigore dal 26 ott 1960
Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dello stabilimento. Le visite personali devono essere effettuate a personale a ciò debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata; per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-49

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