CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I›Parte I
Art. 49
49 / 140VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI
In vigore dal 26 ott 1960
Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dello stabilimento.
Le visite personali devono essere effettuate a personale a ciò debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata; per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-49