CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I›Parte I
Art. 51
DECORRENZA
In vigore dal 26 ott 1960
La presente regolamentazione per gli operai entra in vigore il 1 gennaio 1948.
Resta però stabilito che gli istituti per i quali la decorrenza suddetta comporterebbe una revisione di conteggi per le prestazioni e le erogazioni già effettuate, entreranno in vigore nel periodo di paga successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della presente regolamentazione.
Il contratto si applicherà esclusivamente nel riguardi degli operai in servizio alla sua data di stipulazione.
Data di sottoscrizione della presente regolamentazione.
Roma, 12 marzo 1949
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-51