CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I›Parte I
Art. 28
INDENNITÀ DI BICICLETTA
In vigore dal 26 ott 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-28