Art. 28 · INDENNITÀ DI BICICLETTA
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IParte I

Art. 28

28 / 140

INDENNITÀ DI BICICLETTA

In vigore dal 26 ott 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-28