CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IParte I

Art. 33

MALATTIA ED INFORTUNI NON SUL LAVORO

In vigore dal 26 ott 1960
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione farà seguito l'invio del certificato medico di prima visita. L'azienda potrà far controllare lo stato di malattia in ogni sua fase da un medico di sua fiducia. Per il periodo di assenza per malattia, o per infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni nella misura, e per la durata prevista dal competente Istituto e dalle disposizioni vigenti per gli assegni familiari avrà diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti fino ad un termine massimo di: mesi 6 per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 5 anni compiuti; mesi 8 per gli operai con anzianità ininterrotta da 5 a 15 anni compiuti; mesi 10 per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 15 anni compiuti. Trascorso il termine massimo sopra precisato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il per durare della infermità o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto con la liquidazione delle indennità relative come in caso di licenziamento (compreso il preavviso). L'operaio che entro tre giorni dai termine del periodo di malattia, non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario. CHIARIMENTO A VERBALE La conservazione del posto per gli operai stagionali è limitata, al periodo massimo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo