CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 AccordoParte TERZA

Art. 7

In vigore dal 25 ott 1960
L'intervento del Collegio Tecnico Interconfederale sarà chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che richiede l'intervento ne darà notizia nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicando i motivi del gravare ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvederà, nel termine di non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da esse prescelti fra quelli designati ai sensi dell' ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti: copia di esse verrà comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-7-4

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Art. 7 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria. — Testo vigente | Portale Normativo