CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 Accordo›Parte TERZA
Art. 2
In vigore dal 25 ott 1960
In ogni provincia nella quale si renda necessaria la istituzione del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio è presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo Circolo competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-2-4