Art. 2
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 AccordoParte TERZA

Art. 2

111 / 128
In vigore dal 25 ott 1960
In ogni provincia nella quale si renda necessaria la istituzione del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio è presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo Circolo competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-2-4