CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IVParte QUARTA

Art. 3

ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 25 ott 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento, e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-3-5

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ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo