CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini›Titolo III
Art. 8
In vigore dal 23 ott 1960
Il trattamento economico dei dirigenti sarà equamente stabilito con accordi integrativi individuali o aziendali nei quali va tenuto conto delle funzioni di preminenza e responsabilità del dirigente, nonché degli usi e della consuetudine del settore II.CC in relazione alla importanza dell'azienda.
Essi vanno stipulati entro tre mesi dalla data del presente contratto, con l'intervento, ove richiesto da entrambe le parti, delle organizzazioni sindacali di categoria.
Detti accordi potranno essere revisionati per giustificato motivo a richiesta di una delle parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1062#art-cdd-8