CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affiniTitolo III

Art. 13

In vigore dal 23 ott 1960
Per il godimento del trattamento previsto dal precedente , il dirigente deve darne comunicazione al proprio datore di lavoro. È in facoltà del datore di lavoro di far eseguire visite di controllo da un medico di propria fiducia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1062#art-cdd-13

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Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle imprese esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini. — Testo vigente | Portale Normativo