CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini›Titolo III
Art. 13
14 / 21In vigore dal 23 ott 1960
Per il godimento del trattamento previsto dal precedente , il dirigente deve darne comunicazione al proprio datore di lavoro.
È in facoltà del datore di lavoro di far eseguire visite di controllo da un medico di propria fiducia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1062#art-cdd-13