CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affiniTitolo I

Art. 3

In vigore dal 23 ott 1960
La qualifica di dirigente viene attribuita dal datore di lavoro con riconoscimento da comunicarsi per iscritto entro novanta giorni dalla stipula del presente con tratto oppure dall'inizio dell'effettivo disimpegno delle mansioni di cui all'. In caso di divergenza, esperimentato il tentativo di componimento bonario in via sindacale, al funzionario è riservata la normale via giudiziaria senza che questa possa pregiudicare, comunque, la sua posizione aziendale. Decorso un anno dalla mancata comunicazione di cui al 1° comma o dal diniego di riconoscimento il funzionario, che non abbia sperimentata alcuna azione al riguardo, ne decade.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1062#art-cdd-3

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Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle imprese esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini. — Testo vigente | Portale Normativo