CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 Accordo›Parte III
Art. 7
In vigore dal 22 ott 1960
L'intervento del Collegio Tecnico Interfederale sarà richiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente.
L'Associazione che richieda l'intervento ne darà notizia, nel termine di cui al presente articolo, all'Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi del gravante ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
L'Associazione che riceve la richiesta provvederà, nel termine di non oltre i quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell' ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di esse verrà comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-7-4