CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 AccordoParte III

Art. 2

In vigore dal 22 ott 1960
In ogni provincia, nella quale si rende necessaria l'istituzione e del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indicherà in persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio è presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-2-4

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Art. 2 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa. — Testo vigente | Portale Normativo