CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 Accordo›Parte III
Art. 2
110 / 139In vigore dal 22 ott 1960
In ogni provincia, nella quale si rende necessaria l'istituzione e del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indicherà in persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio è presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-2-4