Art. 6

In vigore dal 18 lug 1961
Le istituzioni, i riordinamenti e le soppressioni di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1 ottobre 1958. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con appositi stanziamenti di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1960 GRONCHI MEDICI - SPATANO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 177. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1918#art-6

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