Art. 1
In vigore dal 18 lug 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Considerato che presso gli Istituti tecnici industriali di La Spezia, Milano, Savona e Siena hanno funzionato di fatto dal 1 ottobre 1958 nuovi indirizzi specializzati;
Considerato che dalla stessa data sono stati di fatto riordinati gli Istituti tecnici industriali "Feltrinelli" di Milano e per l'elettronica e la televisione di Roma;
Considerato, infine, che presso l'Istituto tecnico industriale di Savona a decorrere dalla stessa data e venuto di fatto a cessare il funzionamento della specializzazione per edili;
Ritenuta la necessità di regolarizzare le situazioni di fatto sopraindicate;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Sono istituiti i seguenti indirizzi specializzati:
a) per elettricisti presso l'Istituto tecnico nautico e industriale di La Spezia;
b) per radiotecnici presso l'Istituto tecnico industriale "Conti" di Milano;
c) per chimici industriali presso l'Istituto tecnico industriale di Savona;
d) per chimici industriali presso l'istituto tecnico industriale di Siena.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1918#art-1