Art. 4

In vigore dal 18 lug 1961
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui agli sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari degli indirizzi specializzati per "l'elettronica", per "le telecomunicazioni", per "le applicazioni dell'energia nucleare", per "meccanici addetti alle macchine a fluido" e per "meccanici addetti alla produzione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1918#art-4

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