Art. 4
In vigore dal 2 dic 1960
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero venga meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1960
GRONCHI
MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 26. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1322#art-4