Art. 3
In vigore dal 2 dic 1960
L'Università degli studi di Genova si obbliga di versare annualmente allo Stato, oltre gli emolumenti dovuti al titolare del posto, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio, anche il contributo di L. 320.000 da destinare al trattamento economico di cessazione del titolare del posto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1322#art-3