Art. 2
In vigore dal 2 dic 1960
È istituito, ai sensi dell' (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1322#art-2