Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 104

In vigore dal 3 mar 1961
La Direzione provinciale delle poste presso la quale presta servizio l'iscritto al Fondo, entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, trasmette all'Istituto postelegrafonici la dichiarazione prevista dall'articolo precedente con i documenti probatori, tra i quali copia del medesimo provvedimento di nomina. Nel caso in cui i documenti attestanti i servizi precedentemente prestati non siano stati allegati alla dichiarazione del servizi stessi, i documenti suddetti devono essere trasmessi entro tre mesi dalla loro presentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-104

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Art. 104 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo