Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. VIII
Art. 99
In vigore dal 3 mar 1961
Qualora ricorra l'ipotesi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento generale approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n.
603, per le pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza, la ritenuta sulla pensione del condannato e la concessione dell'eventuale assegno alimentare della famiglia di lui sono disposte con deliberazioni del presidente dell'Istituto postelegrafonici su domanda degli interessati; la domanda stessa deve essere corredata del documenti occorrenti per la liquidazione della pensione nonché della sentenza di condanna.
In caso di riabilitazione, l'interessato, per ottenere l'indennità una volta tanto già liquidata o per essere ripristinato nei godimento della pensione di cui usufruiva all'atto della condanna, deve farne istanza allo stesso presidente dell'Istituto, corredata della sentenza di riabilitazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-99