Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 107
In vigore dal 3 mar 1961
Negli altri casi di cessazione dal servizio del personale Iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, l'Amministrazione trasmette copia del relativo provvedimento e copia dello stato di servizio dell'iscritto all'Istituto postelegrafonici, il quale provvede agli adempimenti di sua competenza relativi alla liquidazione dei trattamento di quiescenza all'iscritto o ai suoi superstiti.
Ai fini della comunicazione della delibera concessiva o negativa del trattamento di quiescenza, nonché della consegna al titolare del certificato di iscrizione (libretto), si applica la procedura prevista dal precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-107