CCNL

Art. 42

TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO

In vigore dal 30 ott 1960
Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le varie zone, è fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO (Art. 42 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo