CCNL

Art. 41

NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI

In vigore dal 30 ott 1960
La Organizzazioni stipulanti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiche alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le stesse Organizzazioni stipulanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-41

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NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI (Art. 41 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo