Art. 42 · TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
CCNL

Art. 42

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TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO

In vigore dal 30 ott 1960
Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le varie zone, è fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-42