CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 10

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI - MAGGIORAZIONI

In vigore dal 21 ott 1960
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI - MAGGIORAZIONI È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'. È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'. Nessun impiegato può esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: lavoro straordinario diurno (feriale).............. 25% lavoro straordinario notturno (feriale)............. 50% lavoro notturno compreso in turni avvicendati.......... 15% lavoro notturno non compreso in turni avvicendati........ 30% lavoro in giorni festivi..................... 50% lavoro straordinario festivo................... 60% lavoro domenicale con riposo compensativo............ 10% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui allo e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario e festivo all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-10-2

In sintesi

La disposizione stabilisce le definizioni di lavoro straordinario, notturno (tra le 22 e le 6) e festivo (nei giorni di riposo settimanale o festivi). Gli impiegati sono tenuti a svolgere tali prestazioni, entro i limiti di legge, salvo giustificati motivi personali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo richiedono apposita disposizione o autorizzazione. Per ciascuna tipologia di prestazione sono fissate specifiche percentuali di maggiorazione retributiva oraria, le quali non sono cumulabili in quanto la percentuale maggiore assorbe la minore.

Perché esiste questa norma

La norma definisce e disciplina le particolari condizioni di lavoro (straordinario, notturno, festivo e a turni), stabilendo l'obbligo di prestazione per i dipendenti e le relative maggiorazioni retributive.

A chi si applica

Si applica ai lavoratori dipendenti (e in particolare agli impiegati) e ai datori di lavoro delle imprese del settore legno e sughero.

Esempio pratico

Un impiegato del settore legno che svolge ore di lavoro straordinario diurno riceve, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, la quota oraria maggiorata del 25% per le ore prestate. Qualora la prestazione sia richiesta in un giorno festivo, l'attività deve essere preventivamente autorizzata e la maggiorazione sarà del 50% o del 60% in caso di straordinario festivo.

Adempimenti e conseguenze

Il lavoro straordinario e festivo deve essere necessariamente disposto o autorizzato; il datore di lavoro deve corrispondere le quote orarie debitamente maggiorate e il dipendente è obbligato a prestare l'attività salvo giustificato impedimento.

Domande frequenti

Un impiegato può rifiutarsi di svolgere lavoro straordinario, notturno o festivo?No, nessun impiegato può esimersi dall'effettuare tali prestazioni entro i limiti previsti dalla legge, a meno che non sussistano giustificati motivi individuali di impedimento.
Quale fascia oraria è considerata lavoro notturno?È considerato lavoro notturno quello effettuato nell'intervallo compreso fra le ore 22:00 e le ore 6:00 del mattino.
Le percentuali di maggiorazione per le diverse tipologie di lavoro si possono sommare tra loro?No, le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, poiché la maggiorazione di entità maggiore assorbe quella minore.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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